Società di Storia Patria per la Puglia

 

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STATUTO DELLA SOCIETA' DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA
approvato dall'Assemblea dei Soci (Bari, 28 marzo 2004)

Art.
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
    24 25 26                                          
Esp.
  01 02 03 04 05 06                                    
 
Art. 1
 

La Società di Storia Patria per la Puglia, già Deputazione di Storia Patria per le Puglie, ha lo scopo di raccogliere e studiare, anche d'intesa con la Regione Puglia e le altre amministrazioni locali, le tradizioni storiche regionali. Essa si propone di tutelare il patrimonio storico pugliese, interponendo la propria autorità e l'opera dei soci a difesa delle ricchezze bibliografiche, archivistiche, monumentali, archeologiche, artistiche e demo-etno-antropologiche minacciate e trascurate; così come coopera allo sviluppo della cultura storica e degli istituti che ad essa attendono nella Regione.
La Società, per volontà di legge esprime pareri sulla toponomastica stradale dei Comuni della Regione stessa.

Art. 2

Sono membri della Società coloro che attendono a studi di carattere storico, con speciale riguardo al Mezzogiorno e alla Puglia, o che abbiano assunto in tal campo particolari benemerenze.
I soci, scelti tra cittadini italiani e stranieri, sono distinti in onorari, ordinari e corrispondenti.
Possono essere soci onorari gli studiosi che abbiano dato particolare e determinante contributo alla conoscenza del Mezzogiorno; soci ordinari coloro che abbiano contribuito efficacemente agli studi storici pugliesi e siano residenti nella Regione, soci corrispondenti quegli studiosi che non vi risiedano.
Il numero complessivo dei soci non può essere superiore a trecento e la loro nomina è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La Società ha sede in Bari e può istituire Sezioni in qualunque centro abbia tradizioni o interessi storici e culturali e in cui vi sia un gruppo di soci.

Art. 4

I soci onorari, ordinari e corrispondenti hanno diritto al voto, che è personale e non può essere esercitato mediante delega. I soci onorari e corrispondenti non sono eleggibili negli organi della Società.

Art. 5

Organi della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 6
 

L'Assemblea, che è formata da tutti i soci, si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta sia giudicato necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per la sua validità occorre che la convocazione sia disposta almeno quindici giorni prima della data fissata e che sia presente almeno la metà dei soci ordinari, restando tuttavia valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari, restando tuttavia valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci onorari, ordinari e corrispondenti.
L'Assemblea in seconda convocazione, qualora si riunisca nello stesso giorno della prima, deve aver luogo alla distanza di non meno di due ore da quella.
L'Assemblea dovrà riunirsi nella sede della Società o in luogo diverso, ove il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Art. 7
 

L'Assemblea:

a) elegge il Presidente, scegliendolo tra i soci ordinari;
b) elegge tre Vice Presidenti e sette Consiglieri, i quali costituiscono il Consiglio Direttivo della Società, scegliendoli tra i soci ordinari;
c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 13;
d) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il piano di lavoro ed ogni altra proposta formulata dal Consiglio Direttivo;
e) istituisce e sopprime le Sezioni su proposta del Consiglio Direttivo;
f) nomina i nuovi soci ordinari, onorari e corrispondenti su proposta del Consiglio Direttivo;
g) determina l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
h) delibera sui mutamenti statutari;
i) delibera sul patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società ai sensi dell'art. 16.

ll Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8
 

Il Consiglio Direttivo ha l'ordinaria gestione della Società.
È sua cura costante lo sviluppo dell'azione della Società e dei suoi fini di incremento della cultura storica regionale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza ordinaria ed esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Si riunisce anche per la formulazione del piano di lavoro e di ogni altra proposta da sottoporre all'Assemblea come in particolare la nomina di nuovi soci e l'entità della quota sociale annuale. Approva inoltre il programma di lavoro proposto da ciascuna Sezione e nomina i presidenti delle Sezioni di studi di cui all'art. 26. Si riunisce in adunanza straordinaria per ogni altra eventualità. Esso delibera a maggioranza di voti e le sue adunanze sono valide quando siano presenti almeno sei dei suoi membri. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio, quando la convocazione sia richiesta da almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un segretario e un tesoriere.

Art. 9

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo (giusta gli artt. 6 e 8). Riferisce all'Assemblea sulla gestione della Società. Dirige, d'intesa con gli altri membri del Consiglio Direttivo, le collezioni scientifiche della Società. Su proposta del Consiglio Direttivo, sottopone all'Assemblea le nomine dei nuovi soci. Rappresenta la Società nei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e private e con i singoli al fine di assicurare il conseguimento dello scopo sociale. Non oltre il mese di marzo di ogni anno trasmette al Ministero per i Beni e le attività culturali una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 10

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente per sua delega o, in caso di assenza o impedimento, per ordine di anzianità anagrafica.

Art. 11
 

Il Segretario collabora strettamente con il Presidente. Sono di sua competenza la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute e degli atti sociali.

Art. 12
 

Il tesoriere attende alla gestione finanziaria della Società della quale è direttamente responsabile e, in particolare , ha il compito di redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque soci ordinari, dei quali tre sindaci effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori deve redigere relazione scritta sulla gestione finanziaria della Società.

Art. 14
Il Presidente può incaricare un socio, anche non componente il Consiglio Direttivo, delle funzioni di bibliotecario. Questi ha la cura e la responsabilità della biblioteca.
Art. 15
 

Il patrimonio della Società è costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dal magazzino delle pubblicazioni sociali, dai mobili, dalle attrezzature tecnologiche ed informatiche, nonchè dai contributi di persone fisiche e di istituzioni pubbliche e private, e dalle quote versate dai soci ordinari e corrispondenti.

Art. 16
 

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera sulla liquidazione e sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 17

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti al versamento della quota annuale, che è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, e che dà diritto a ricevere l'organo sociale. Ai soci compete inoltre lo sconto del cinquanta per cento sulle pubblicazioni della Società.
Il socio che per un biennio non versa la quota annuale passa in posizione di quiescenza con la sospensione di tutti i diritti e le attribuzioni relative alla qualità di socio.

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite; sono tuttavia rimborsate le spese sostenute nell'interesse o in rappresentanza della Società, e per mandato del Presidente. Di dette spese deve essere data adeguata rendicontazione e certificazione.

Art. 19

Le pubblicazioni sociali sono:

•  Il Codice Diplomatico Pugliese, già Codice Diplomatico Barese;

•  Le collane Documenti e Monografie, Bibliografie e Fonti Archivistiche, Studi e Ricerche, Indici, Lessici, Dizionari, Musiche e Musicisti Pugliesi;

•  I Quaderni dell'Archivio Storico Pugliese;

•  La serie degli Atti dei Congressi e dei Convegni, i Documenti Vaticani relativi alla Puglia e le eventuali collezioni da approvarsi dal Consiglio e dall'Assemblea.

Organo della Società è l' « Archivio Storico Pugliese », di cui è direttore responsabile il Presidente pro tempore della Società.

Art. 20

La Società può prendere iniziativa per la costituzione di fondazioni, di borse di studio e di premi annuali intesi allo sviluppo degli studi storici.

Può a tal fine istituire una scuola di perfezionamento di discipline storiche paleografiche archivistiche e biblioteconomiche.

Può inoltre riattivare il Circolo Numismatico Pugliese.

Art. 21

Le Sezioni locali vengono istituite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7 sul presupposto dell'afferenza ad ognuna di esse di almeno cinque soci ordinari.

Ciascuna Sezione ha un proprio Consiglio, che dura in carica un triennio ed è costituito dal Presidente, dal Segretario e da tre Consiglieri: il diritto di elettorato sia attivo che passivo a tali cariche compete soltanto ai soci ordinari; là dove le Sezioni non raggiungano il numero di cinque soci ordinari ma ne abbiano minimo tre, le altre cariche vengono attribuite ai soci aderenti (di cui all'art. 22) con elettorato attivo e passivo loro riservato e con esclusione dalla carica di Presidente. L'elezione del Presidente è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Società che verifica la sussistenza dei requisiti statutari.

Ogni Sezione elabora nell'Assemblea locale un proprio programma di lavoro coerente con gli scopi culturali e l'identità scientifica della Società, da inviarsi entro il mese di marzo di ciascun anno al Consiglio Direttivo per l'approvazione ai sensi dell'art.8. In mancanza di approvazione le iniziative sezionali s'intendono assunte senza il patrocinio della Società e con uso arbitrario della sua intestazione ove in contrasto con i fini statutari.

Ogni pubblicazione realizzata dalle sezioni locali deve essere inviata in singola copia alla biblioteca della sede sociale di Bari.

Art. 22

Allo scopo di maturare più vasta adesione all'opera della Società, ciascuna Sezione può accogliere un certo numero di soci aderenti, a semplice delibera del proprio Consiglio. I soci aderenti contribuiscono alle attività della Sezione senza diritto di voto nell'Assemblea sezionale, fuorchè nel caso dell'integrazione prevista dall'art.21. .
Essi hanno diritto ad acquistare le pubblicazioni della Società con lo sconto previsto per i soci onorari, ordinari e corrispondenti.

Sono tenuti al versamento alla sezione di un contributo annuo, il cui importa sarà fissato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 23

Le Sezioni provvedono alle proprie attività in piena autonomia finanziaria e con propria responsabilità civile e contabile secondo le procedure e nel pieno rispetto delle norme di legge generali e speciali sul punto, dotandosi degli organi necessari e, in specie, individuando tra i soci sezionali persona che assuma le obbligazioni per conto della sezione e comunicando altresì tale nominativo e ogni sua variazione alla sede centrale.

Art. 24

Il Presidente sezionale è tenuto a comunicare annualmente, non oltre il mese di marzo, alla Società:

•  il numero e l'identità dei soci (ordinari e aderenti) afferenti alla Sezione.

•  L'identità del delegato sezionale che agisca per conto della Sezione ai sensi dell'art. precedente.

•  Il programma di lavoro di cui all'art. 21

Art. 25

Sulle inadempienze statutarie delle Sezioni il Consiglio Direttivo della Società, sentite le ragioni del Presidente sezionale, provvede con strumenti che possono giungere fino al commissariamento e, in casi estremi, alla proposta di soppressione da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art.7

Art. 26

Per meglio soddisfare l'esigenza di una più efficace valorizzazione e di una più adeguata tutela del complessivo patrimonio storico regionale, sono costituite nell'ambito della Società le seguenti Sezioni di studio:

a) Sezione dei Comuni messapici, peuceti e dauni

b) Sezione per la dialettologia e la demologia

c) Sezione per la tutela dei centri storici urbani

d) Sezione per la preistoria e la protostoria

e) Sezione per la ricerca delle consuetudini giuridiche locali

I Presidenti delle Sezioni sono nominati dal Consiglio Direttivo della Società, rimangono in carica per tre anni, possono essere riconfermati e partecipano alle adunanze dello stesso Consiglio Direttivo limitatamente a quanto concerne le attività delle rispettive Sezioni.

Per lo svolgimento delle attività delle Sezioni di studio vale quanto stabilito per le Sezioni locali all'art. 23.

 

ESPLICAZIONI
Art. 1

In riferimento all'art. 1 dello Statuto si specifica che i pareri sulla Toponomastica stradale vengono assunti da una Commissione composta dal Presidente della Società e da tre Soci ordinari (nominati dal Consiglio Direttivo), uno per ciascuna delle aree geografiche delle tre antiche province pugliesi.

Art. 2

In riferimento all'art. 2 si specifica che la nomina a Socio è proposta al Consiglio Direttivo della Società o dal Presidente o dalle Sezioni locali con una ragionata motivazione e con l'allegazione del curriculum dell'aspirante.

Art. 3

In riferimento all'art. 7 si specifica che il voto non può essere esercitato nè per via postale, nè per via telematica.

Art. 4

In riferimento all'art. 7 si specifica che ogni Socio ordinario può liberamente candidarsi alle cariche sociali.

Ogni Socio avente diritto al voto può esprimere una preferenza per l'elezione del Presidente, fino a tre preferenze per l'elezione dei Vice-Presidenti e fino a sette preferenze per l'elezione dei Consiglieri. Quanto all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ogni Socio avente diritto al voto può esprimere fino a tre preferenze per i sindaci effettivi e fino a due preferenze per i sindaci supplenti.

Sono previste schede elettorali diverse per ciascuna delle quattro cariche sociali oggetto di voto. In ciascuna votazione l'elettore deve impegnare le proprie preferenze con nominativi differenziati

Art. 5

In riferimento all'art. 7 si specifica che il Socio quiescente che sana la propria posizione torna ad acquisire la qualità di Socio, salvo che il numero complessivo dei Soci ammonti a 300 (ai sensi dell'art. 2) nel qual caso assume la qualità di Socio soprannumerario.

Art. 6
 

In riferimento all'art. 21 si specifica che il caso di Sezioni locali con numero di Soci ordinari inferiore a cinque è da ritenersi anomalo e da ripristinare nell'osservanza del modello statutario che prevede la funzionalità piena della Sezione con cinque Soci ordinari.

I Soci ordinari non possono afferire che ad una sola Sezione locale.

Ultima modifica:25 agosto 2010